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Fattoria sociale

Biofattorie sociali

PDL n. 336 : Disposizioni in materia di agricoltura sociale    vedi legge >>

 

Iscrizione all'albo delle fattorie sociali

Deliberazione della giunta regionale  n.813 /DGR del 31/05/2016.    leggi delibera >>

 

Statuto biofattorie sociali del veneto

Promuovere occasioni in cui gli utenti possano vivere esperienze di realizzazione di semplici ed utili interventi per il miglioramento conservativo della Fattoria Bioecologica, in contesti normalizzanti, a contatto con la natura.

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STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Art. 1 – L'Associazione « BIOFATTORIE SOCIALI DEL VENETO» ha sede nel comune di BASSANO DEL GRAPPA, via Rivoltella Bassa, 4.

Art. 2 – L’Associazione, che associa enti, associazioni, persone giuridiche  e fisiche che operano nel settore agricolo, è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale nella ricerca di nuove forme di welfare territoriale che valorizzino le specificità locali intese come risorse produttive, ambientali, culturali e sociali.
L’Associazione Biofattorie Sociali del Veneto si riconosce nella seguente definizione di fattoria sociale: “fattoria sociale è un’impresa agricola condotta in forma singola o variamente associata economicamente e finanziariamente sostenibile, che svolge l’attività produttiva agricola  e/o zootecnica rispettando i principi guida dell’agricoltura sostenibile così come definita dai Regolamenti Europei 834/2007 889/2008 e 967/2008 in vigore dal 1 gennaio 2009 e successive modifiche (ex regolamento UE n.2092/91), e proponendo i suoi prodotti sul mercato.
La peculiarità della fattoria sociale è di integrare il percorso produttivo agricolo con l’offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, riabilitativi, terapeutici, formativi, occupazionali, rivolti alla comunità locale a favore di soggetti svantaggiati di cui all’art.4 della L.R. 381/91, in collaborazione con istituzioni pubbliche del terzo settore. Non sono considerate agricole le attività di manutenzione del verde e non possono essere considerate Fattorie sociali le imprese che svolgano solo attività di Fattoria didattica.

Le principali azioni che l’Associazione Biofattorie Sociali del Veneto intende perseguire riguardano:

La formazione degli operatori sia in ambito tecnico-agricolo che nelle competenze proprie dell’attività sociale in cui operano e la formazione dei fruitori (soggetti in situazione di svantaggio accolti).

Per il raggiungimento dell’attività sopra descritta l’Associazione può predisporre forme di parternariato e di collaborazione con enti di formazione, istituzioni preposte, altre associazioni ed imprese.

La valorizzazione, anche attraverso attività di ricerca e studio, delle buone pratiche di inclusione sociale.

La sostenibilità economica delle attività degli associati con un modello di acquisto e vendita delle produzioni tra i membri per ottimizzare gli scambi, ridurre i costi e valorizzare le produzioni locali e la vocazionalità dei diversi territori.

Il rapporto con le istituzioni:
rafforzare la rappresentatività dei membri promuovendo collaborazioni ed interscambi culturali tra enti, associazioni, imprese, ecc… all’interno e all’esterno della regione, su iniziative, piani e progetti riguardanti l’agricoltura sociale, sensibilizzando le istituzioni a promuovere iniziative legislative e progetti inerenti.

Esprimere rappresentanza nei convegni e incontri pubblici.

Un’informazione elastica ed efficace, indispensabile “a fare rete” e a perseguire gli intenti della Associazione.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 3 – Il patrimonio è costituito:
a)    da eventuali beni mobili ed immobili che potranno essere acquisiti dall' Associazione;
b)    da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c)    da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a)    dalle quote sociali;
b)    dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
c)    da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 5 – L'esercizio finanziario dura un anno e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà approvato dall’Assemblea il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di amministrazione.

SOCI

Art. 4 – Sono soci le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Art. 5 – I soci avranno diritto a:
-  frequentare i locali sociali;
- leggere gli organi e candidarsi per le cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata;

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

Art. 6. – La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità.
La morosità verrà dichiarata dal Consiglio.
L’indegnità verrà sancita dall’Assemblea dopo aver ascoltato le ragioni del socio interessato.

AMMINISTRAZIONE.

Art. 7. – L'Associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di 5 membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di 3 anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea. Nel caso venga meno la maggioranza dei consiglieri è convocata l’assemblea per nuove elezioni.

Art. 8 – Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 9 – Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno rispettivamente per deliberare in ordine al consuntivo ed all'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio (tutti se sono 3) ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 – Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 11 – Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEE

Art. 12 – I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo.
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio e mediante affissione dell'avviso nell'albo dell'Associazione e contiene l'ordine del giorno. La convocazione deve essere inviata e affissa almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 c.c.

Art. 13 – L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, sullo scioglimento dell’associazione e su quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 14 – Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. Non sono ammesse più di 2 deleghe per ciascun aderente.

Art. 15 – L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 16 – Le sedute dell’assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti o rappresentati per delega.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per modificare il presente statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 17 – La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti annualmente dalla Assemblea dei Soci. Il collegio elegge al suo interno il Presidente. La carica di revisore è incompatibile con quella di Consigliere.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione da allegare al bilancio annuale, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

SCIOGLIMENTO

Art. 18 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con le maggioranze di cui all’art. 16. L'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

CONTROVERSIE

Art. 19 – Tutte le eventuali controversie tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre arbitri da nominarsi due da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così individuati. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

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